Normativa scarichi e depurazione
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, definiti dalla normativa di settore AUTORITA’, sono:
- • la Regione, in caso di impianti industriali ricadenti nel campo di applicazione della parte II del DLgs 152/2006 e s.m.i. (Autorizzazione Integrata Ambientali);
- • le Provincie, nel caso di impianti di depurazione di acque reflue urbane ricadenti nella parte III del DLgs 152/2006 e s.m.i. o di impianti industriali ricadenti nel campo di applicazione del DPR 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale) e recapitanti in acque superficiali o su suolo;
- • i Comuni , nel caso di scarichi recapitanti in rete fognaria.
Le suddette autorizzazioni definiscono i valori limite di emissione allo scarico che devono essere rispettati. Il controllo della conformità degli scarichi dei depuratori di acque reflue urbane è svolto, ai sensi della Parte III del D.lgs. 152/06, col fine di determinare la concentrazione di quelle sostanze che, il decreto, stabilisce siano rappresentative della qualità degli scarichi, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori. In particolare, nella parte III, il D.Lgs.152/06 stabilisce le norme di tutela delle acque dall’inquinamento e disciplina gli scarichi idrici, definendone i criteri generali, le caratteristiche, le competenze e i limiti di emissione. Impone all’art. 101 che: “Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto”. Inoltre stabilisce, all’art. 128, che: “L’autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico , diffuso ed imparziale sistema di controlli”
Le AUTORITA’ che rilasciano le autorizzazioni agli scarichi, quindi, per fare fronte a quanto stabilito dall’articolo 128 possono avvalersi delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente per gli aspetti tecnico-analitici.
In Calabria l’attività di controllo dei depuratori viene attuata in modo disomogeneo nelle diverse province, non essendo stata prodotta alcuna azione che definisca il mandato specifico degli attuatori, da regolare con apposito “Accordo di Programma” definito dalla Regione con i soggetti interessati , ai sensi dell’art. 3 della L.R.20/99 e s.m.i.
L’Arpacal può:
- stipulare specifiche convenzioni per la verifica periodica dei limiti emissivi degli scarichi idrici;
- fornire supporto tecnico analitico finalizzato al rilascio e/o rinnovo delle autorizzazioni;
- fornire supporto tecnico all’attività di indagine dell’Autorità Giudiziaria per il rilevamento degli illeciti ambientali